LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 8-11-1988
REGIONE SICILIA

Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura
private per l' autorizzazione alla gestione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 49
del 12 novembre 1988

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

Allegato 1:
1  

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

 

ALLEGATO 1:

Allegato
SCHEMA DEI REQUISITI
DELLE CASE DI CURA PRIVATE
di cui al quarto comma dell' articolo 6

 1.  Capacità  ricettiva minima
 La capacità  ricettiva minima delle case di cura private
è  fissata come segue:
  - per le case di cura medico - chirurgiche generali:
60 posti letto;
  - per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche
di cui alle lettere b, c e d del comma 1
dell' articolo 6: 40 posti letto;
  - per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo
specifico di cui alle lettere e d f del comma 1
dell' articolo 6: 30 posti letto.
 2.  Progettazione
 Ogni progetto per la costruzione, l' ampliamento o
la trasformazione di case di cura private, redatto da
un ingegnere o un architetto, deve essere approvato
dall' Assessorato regionale della sanità  ai fini del rilascio
dell' autorizzazione.
  I progetti devono essere corredati da una relazione
tecnico - sanitaria a firma del progettista e di un medico
competente in igiene e tecnica ospedaliera.
  Nella relazione tecnico - sanitaria devono essere posti
in evidenza, tra l' altro:
  a) il rapporto con le previsioni e indicazioni del
piano sanitario regionale;
  b) i criteri urbanistici di scelta dell' area, le sue
caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano
regolatore vigente;
  c) l' utilizzazione dell' area e la sua sistemazione in
relazione all' orientamento, alla morfologia del terreno
e alla vegetazione esistente;
  d) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche
locali, quali temperatura, umidità  relativa, ventosità 
e soleggiamento;
  e) i concetti igienico - sanitari e funzionali che hanno
informato la redazione del progetto con particolare
riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
  f) l' aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri
distributivi dei servizi diagnostico - terapeutici per i
malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza
completa e diurna e dei servizi generali;
  g) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica
e le caratteristiche specifiche dei materiali e
componenti impiegati;
  h) la capacità  ricettiva complessiva e delle singole
unità  di degenza, nonchè  le specialità  che si intendono
attivare;
  i) i sistemi previsti per l' approvvigionamento idrico,
lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonchè 
per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento
dell' aria, ed in genere per altri servizi generali
ed impianti tecnologici;
  l) la descrizione delle apparecchiature sanitarie
previste per i vari settori funzionali con la precisazione
delle modalità  di installazione.
 3.  Area
 L' area prescelta, oltre che rispondere alle norme
del piano regolatore comunale, dovrà  presentare i seguenti
requisiti urbanistici, igienico - ambientali, geologici,
morfologici e climatici, dimensionali;
  - deve essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni
in dipendenza della viabilità , della rete dei
trasporti pubblici e dell' entità  dei traffici e dei tempi
massimi di percorrenza;
  - deve avere varchi sufficientemente comodi ed
ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino
una perfetta accessibilità ;
  - deve consentire l' arretramento dell' ingresso dei
malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una
sufficiente sicurezza nell' accesso.
  L' ubicazione delle case di cura dovrà  avvenire in
località  salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli
di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie
rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste
o nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane
che possono comunque arrecare danno o disagio alle
attività  terapeutiche ed al soggiorno.  L' area non dovrà 
insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o
ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente
tali, non dovrà  essere esposta a venti fastidiosi
e non dovrà  essere situtata sotto vento a zone
da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o
sgradevoli.
  Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione
la superficie totale dell' area non deve essere inferiore
al mq 70 per posto letto;  per ampliamenti strutturali
intesi ad aumentare i posti letto o comunque
nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto
un aumento della superficie totale di 70 mq per
ogni posto letto in aumento;  almeno 15 mq per posto
letto devono essere destinati a parco e giardino e devono
essere previste aree destinate al parcheggio delle
autovetture in misura di un mq ogni 10 mc nel rispetto
delle norme urbanistiche locali.
 4.  Requisiti igienico - edilizi e servizi
 a) Uno o più  edifici esclusivamente destinati
all' attività  sanitaria, con le seguenti caratteristiche
costruttive:
  - lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi
di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite
dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali.
  In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al
soggiorno dei malati deve essere assicurata l' illuminazione
naturale mediante finestre prospicienti l' esterno
e che forniscano anche una adeguata ventilazione
naturale;
  - i corridoi destinati al transito dei malati devono
avere una larghezza non inferiore a metri 2;
  - le scale dovranno avere gradini di larghezza
minima di metri 1,50, pedata minima di cm. 23 ed
alzata massima di cm. 17;
  - devono essere adottati materiali e provvedimenti
adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti
dall' esterno, dall' interno e dal funzionamento
degli impianti tecnologici;
  - le pareti di tutti i locali devono essere rivestite
di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione
e all' azione meccanica;
  - le altezze minime nette dei piani delle case di
cura non possono essere inferiori a metri 2,70;
  b) la dotazione giornaliera minima di acqua potabile
per posto letto non deve essere inferiore a 200
litri.  Le case di cura dovranno essere dotate di una
riserva idrica corrispondente almeno al 50 per cento
del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata
mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente
ricambio giornaliero.  Deroghe alla dotazione minima
indicata saranno concesse là  dove sussistano reali condizioni
di carenza delle risorse idriche locali;
  c) camera di degenza con illuminazione naturale
con non più  di quattro posti letto;
  d) camere di degenza multiple con superficie non
inferiore a mq 7 per posto letto e camere di degenza
singole con superficie di mq 9, sempre che sia garantito
un sufficiente ricambio di aria;  se si prevede un
letto aggiunto per l' accompagnatore la superficie deve
essere di mq 12;  le stanze di degenza singole devono
essere pari almeno al 10 per cento del totale.
  Le stanze di degenza pediatrica non possono contenere
oltre 4 letti con superficie minima per letto
di mq 5.  Devono altresì  essere previsti gli apprestamenti
necessari per il pernottamento delle madri e
degli accompagnatori dei ricoverati di età  inferiore
ai 6 anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli
dell' assistenza materna;
  e) la temperatura dell' aria non dovrà  essere inferiore
a 20o C per le sale di degenza e di soggiorno e a
22o C per le sale di visita e medicazione;
  f) la dotazione complessiva di servizi igienici per
le unità  funzionali di degenza deve essere commisurata
ad almeno un lavabo con acqua calda per ogni quattro
letti, un bidet ed una tazza wc per ogni sei letti, una
vasca da bagno o doccia ogni dieci letti, con esclusione
dei servizi riservati alle camere singole;
  g) stanza per il medico di guardia e, se del caso,
per l' ostetrica di guardia;
  h) locale di attesa per i visitatori;
  i) locale per l' accettazione sanitaria ed amministrativa;
  l) idonei locali per la direzione sanitaria, per
quella amministrativa e per il personale medico;
  m) negli edifici a più  di un piano devono essere
previsti elevatori adeguati ai flussi di traffico e comunque
destinati a lettighe ed ammalati, al materiale
pulito e vitto.  Per il materiale sporco devono essere
previsti montacarichi separati o caditoi collegati, rispettivamente,
con i locali di lavanderia o di raccolta,
rifiuti;
  n) adeguati locali destinati a cucina, dispensa,
impianto frigorifero per la conservazione degli alimenti,
lavanderia e guardaroba;  disinfezione e disinfestazione,
sterilizzazione;  servizio mortuario.
  Peraltro, il servizio di cucina può  essere anche convenzionato
o gestito in cooperativa da più  istituzioni
private purchè  regolarmente autorizzate dall' autorità 
sanitaria e purchè  le condizioni di trasporto siano idonee;
  se del caso vi dovrà  essere una cucina dietetica
interna.  Devono essere installati adeguati impianti per
la captazione di fumi, vaporti ed odori nei punti di
produzione e per la loro pronta eliminazione.
  Il servizio di lavanderia può  essere anche convenzionato
o gestito in cooperativa da più  istituzioni private
purchè  regolarmente autorizzate dall' autorità  sanitaria
e purchè  le condizioni di trasporto siano idonee;
  viene comunque escluso l' appalto esterno per la
biancheria infetta o sospetta.  I locali devono essere
attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri
e odori.
  Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve
essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti
per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli
effetti personali e letterecci, della biancheria ed in
genere dei materiali infetti, nonchè  per il deposito
dei disinfettanti e dei disinfestanti.  Le case di cura
possono consorziarsi tra loro per la gestione di stazioni
di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente
a quest' ultima, ricorrere ad appalti esterni.
  Il servizio di sterilizzazione è  necessario allorquando
vi siano unità  funzionali chirurgiche ed ostetriche e
servizi di endoscopia;  esso può  essere abbinato al complesso
operatorio o può  costituire un servizio centralizzato
in riservata comunicazione con il complesso
operatorio e con il complesso per il parto.
  Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione
di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri
ed altre attrezzature può  essere assicurata
mediante stazioni consorziate e con convenzioni con
servizi pubblici di sterilizzazione.
  Il servizio mortuario, oltre che presentare locali
destinati all' osservazione, al deposito e alla esposizione
delle salme ed un separato accesso dall' esterno
deve essere anche dotato di locali per eventuali riscontri
diagnostici anatomo - patologici, ai sensi della legge
15 febbraio 1961, n. 83, ove non s' intenda assolvere
a tale adempimento mediante convenzione;
  o) spogliatoio per il personale;
  p) nei settori destinati a specifiche attività  terapeutiche
(sale operatorie, sale da parto, sale da degenza
immaturi, rianimazione, terapia intensiva eccº)
dovranno essere previsti impianti di condizionamento
integrale a tutt' aria esterna con un numero di ricambi
orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio
ed un controllo particolare della purezza dell' aria;
  q) gli impianti elettrici devono essere conformi
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547 e della legge 1 marzo 1968, n. 186.
  Le case di cura devono essere dotate di dispositivi
ed impianti di sicurezza ad emergenza atti a garantire,
in casi di interruzione dell' alimentazione elettrica esterna,
l' automatica ed immediata disponibilità  di energia
elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento
delle attrezzature e dei servizi che non possono
rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo
(tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio
di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per
immaturi, l' emoteca) nonchè  un minimo di illuminazione
negli altri ambienti.  Idonei provvedimenti devono
essere adottati per l' illuminazione notturna e per
i dispositivi acustico - luminosi per la chiamata del
personale;
  r) i rifiuti liquidi delle case di cura private che
non possono essere convogliati nella rete di fognatura
cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra
cui quello finale della disinfezione, in aderenza a
quanto prescritto nella delibera 30 dicembre 1980 del
Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall' inquinamento << Direttive per la disciplina degli scarichi
di pubbliche fognature e di insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature >> ed ai provvedimenti
regionali conseguenti a tali direttive.
  In base all' articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, (<< Attuazione
delle direttive CEE n. 75/ 442 relativa ai rifiuti
n. 76/ 403 relativa allo smaltimento dei policlordifenili
e dei policlorotrifenili e n. 78/ 319 relativa ai rifiuti
tossici e nocivi >>) ai rifiuti prodotti nelle case di
cura che siano assimilabili per qualità  a quelli urbani
si applicano le disposizioni dello stesso decreto relative
ai rifiuti urbani.
  I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti
provenienti da laboratori biologici e quelli che
presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica
devono essere smaltiti secondo sistemi e con
impianti che garantiscano la migliore tutela possibile
delle esigenze igienico - sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni
fissate dal comitato interministeriale di cui
all' articolo 5 dello stesso decreto.
  I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono
essere preventivamente approvati dai competenti
organi regionali, ai sensi dell' articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 4,
ed in conformità  al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni;
  s) il servizio di assistenza religiosa deve essere
assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti
che ne facciano richiesta;
  t) per l' impiego di apparecchi o di sostanze che
possono generare radiazioni ionizzanti si devono adottare
i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione
sanitaria dei degenti e del personale.  Per essa
devonsi osservare le prescrizioni di legge con particolare
riguardo al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.
  Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere
di locali ed impianti proporzionati alla capacità  del
complesso ed alla sua tipologia.  Deve essere provvisto
di apparecchiature idonee all' applicazione delle
misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, e successive modificazioni;  il servizio di
analisi deve essere in grado di effettuare le comuni
indagini relative alla tipologia delle case di cura;
  u) locali e servizi separati per l' isolamento temporaneo
degli ammalati di forme morbose diffusive;
  v) quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 17
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 giugno 1986 in merito alla eliminazione delle
barriere architettoniche, protezioni antisismiche e sicurezza
antincendi.
 5.  Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura
 a) articolazione di unità  funzionali con almeno un
raggruppamento di due o più  unità  funzionali per specialità 
omogenee mediche e chirurgiche;
  b) unità  funzionali costituite nel seguente modo:
  - medicina generale e chirurgia generale con non
meno di 15 e non più  di 30 posti letto;
  - specialità  mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia,
ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia,
geriatria, oncologia medica, neuropsichiatria,
 ecc.) con non meno di 15 e non più  di 30 posti letto;
  - specialità  chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia,
traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia,
oculistica, ecc.) con non meno di 15 e non più  di 30
posti letto;
  - specialità  mediche e chirurgiche, se aggregate
rispettivamente ad unità  funzionale di medicina generale
e di chirurgia generale, con non meno di 10 e non
più  di 30 posti letto.
  Dette unità  confluiranno per branche affini in raggruppamenti
con non meno di 30 e non più  di 100
posti letto;  per le case di cura ad indirizzo specifico
(neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, lungodegenza
medica, ecc.) in raggruppamenti con non più  di
120 posti letto.
  Le case di cura in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge mantengono l' autorizzazione
anche per le specialità  ed il relativo numero di posti
letto autorizzati se ricomprensibili nei raggruppamenti
da formarsi secondo le precedenti disposizioni;
  c) guardia medica permenente interna, svolta di
regola da aiuti ed assistenti dei reparti o da medici
ad hoc, con i requisiti di assistenti, a rapporto di impiego
o collaborazione professionale coordinata e continuativa;
  d) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno
un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e da
almeno due per un numero di posti letto maggiore.
  Per le case di cura neuropsichiatriche fino a 120 posti
letto è  ammessa la dotazione di apparecchi portatili.
  Un apparecchio portatile con amplificatore di brillanza
è  obbligatorio, congiutamente a quello fisso, per le
case di cura che ricoverano malati chirurgici o traumatologici;
  e) emoteca, ove richiesta dalla tipologia, costituita
ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592 e del
relativo regolamento di attuazione (art. 38, decreto del
Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256)
dotata di un frigorifero adatto alla conservazione del
sangue, munito di termoregistratore e dispositivo di
allarme visivo ed acustico;
  f) armadio farmaceutico o, nelle case di cura
con oltre 150 posti letto, locale per il deposito dei
medicinali, dei presidi medico chirurgici, del materiale
di medicazione, ecc.,
  g) per ogni raggruppamento di unità  funzionali:
  - locale per visita e medicazioni;
  - locale di lavoro per personale infermieristico e
di assistenza;
  - locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
  h) sala soggiorno per i degenti non affetti da
forme morbose contagiose e diffusive;
  i) per il ricovero di malati chirurgici il complesso
operatorio deve essere costituito da:
  - due sale operatorie per i primi 100 posti letto
chirurgici, con un' altra sala operatoria ogni ulteriori
50 posti letto chirurgici o frazione;
  - una sala per la preparazione rianimazione dei
malati;
  - una sala per la preparazione dei chirurghi;
  - un locale di sterilizzazione;
  - apparecchi per l' anestesia a circuito chiuso in
relazione ai tavoli operatori.
  La prima sala operatoria deve avere una superficie
non inferiore a mq 30;  dimensioni minori saranno
ammesse per particolari specialità  chirurgiche, in relazione
alle esigenze degli interventi o quando non ne
sia compromessa la funzionalità ;
  l) per ricoveri di ostetricia;
  - una sala parto ogni 40 posti letto;
  - un locale per la preparazione del personale;
  - un locale con attrezzature idonee comprensivo
di culla termostatica per l' assistenza dei neonati;
  - disponibilità  di attrezzature per il trasporto assistino
del neonato in altro luogo di cura.
  Il complesso per il parto deve essere agevolmente
collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso
operatorio, nonchè  con la neonatologia.

  

6. Dotazione di personale

 a) Direttore sanitario
  Le case di cura con oltre 150 posti letto devono
avere un direttore sanitario responsabile, al quale è 
vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di
cura stessa.
  I requisiti sono:
  - anzianità  di laurea di anni 10;
  - libera docenza o specializzazione in igiene e medicina
preventiva o nelle altre discipline dell' area funzionale
di prevenzione e sanità  pubblica;
  - almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici
con funzioni di vicedirettore sanitario o ispettore
sanitario o presso istituti universitari, di igiene, di
medicina preventiva, di medicina legale, di medicina
sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale
funzionario medico del Ministero della sanità  o delle
regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica
di dirigente presso comuni o consorzi provinciali
o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100
mila abitanti, oppure almeno 7 anni di servizio in
qualità  di direttore sanitario responsabile o di vicedirettore
sanitario presso case di cura private.
  I suddetti requisiti possono essere superati ove il
medico sia in possesso di idoneità  nazionale a direttore
sanitario.
  Nelle case di cura con un numero di posti letto
superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui
al primo comma possono essere affidate, in carenza
del direttore sanitario, ad un medico responsabile di
raggruppamento di unità  funzionali o di servizio speciale
di diagnosi e cura con rapporto di lavoro dipendente
a tempo pieno ed in possesso di specializzazione
in igiene, o di titolo equipollente.
  Nelle case di cura con un numero di posti letto
fino a 90 le funzioni di cui al primo comma possono
essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad
un medico responsabile di raggruppamento di unità 
funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.
  Non è  consentito svolgere le funzioni di direttore
sanitario responsabile di raggruppamento di unità 
funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.
  Non è  consentito svolgere le funzioni di direttore
sanitario responsabile di più  di una casa di cura.
  La funzione di direttore sanitario è  incompatibile
con la qualità  di proprietario, comproprietario, socio
od azionista della società  che gestise la casa di cura.
  Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti
i sanitari che alla data dell' entrata in vigore della presente
legge svolgano le funzioni di direttore sanitario
responsabile presso le case di cura private.
  Attribuzioni del direttore sanitario responsabile
  Il direttore sanitario cura l' organizzazione tecnico -
sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo
igienico ed organizzativo, rispondendone all' amministrazione
ed all' autorità  sanitaria competente.
  In particolare il direttore sanitario ha le seguenti
attribuzioni:
  - cura l' applicazione del regolamento sull' ordinamento
e sul funzionamento della casa di cura, proponendone
le eventuali variazioni;
  - controllo la regolare tenuta e l' aggiornamento
di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli
estremi dei ditoli professionali del personale addetto
ai servizi sanitari;
  - trasmette annualmente all' autorità  sanitaria competente
- USL e Assessorato regionale della sanità  -
un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in
servizio al 1o gennaio e di quello convenzionato e comunica
le successive veriazioni;
  - vigila sulla regolare compilazione e tenuta del
registro dei parti e delgi aborti, del registro degli interventi
chirurgici e dell' archivio clinico;
  - cura la tempestiva trasmissione all' ISTAT ed
all' autorità  sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;
  - stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi,
l' impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale
medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo
addetto ai servizi sanitari;
  - controlla che l' assistenza agli infermi sia svolta
con regolarità  ed efficienza;
  - vigila sul comportamento del personale addetto
ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all' amministrazione
i provvedimenti disciplinari;
  - propone all' amministrazione, d' intesa con i responsabili
dei servizi, l' acquisto di apparecchi, attrezzature
ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere
in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della
casa di cura;
  - rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti
dall' amministrazione, copia delle cartelle cliniche
ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante malati
assistiti nella casa di cura;
  - vigila sul funzionamento dell' emoteca nonchè  sulla
efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti
di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento della
aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli
aspetti igienico - sanitari;
  - controlla la regolare tenuta del registro di carico
e scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;
  - vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici,
sulle provviste alimentari e sulle altre provviste
necessarie per il corretto funzionamento della casa
di cura;
  - stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli
di guardia ostetrica ed infermieristica.
  Assenza o impedimento del direttore sanitario
  L' amministrazione della casa di cura privata è  tenuta
ogni anno a designare un medico che sostituisca
nelle funzioni il direttore sanitario.
 b) Medico responsabile.
  Ogni raggruppamento di << unità  funzionali >> fino ad
un massimo di 100 posti letto, ovvero 120 posti letto
per le case di cura ad indirizzo specifico, deve avere
un medico responsabile, con rapproto di lavoro dipendente
a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto
di collaborazione professionale coordinata e continuativa,
il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - anzianità  di laurea di almeno 10 anni;
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina
della unità  funzionale che nel raggruppamento ha il maggior
numero di posti letto e, in caso di parità , nella disciplina
che costituisce l' indirizzo prevalente del raggruppamento
o nella disciplina generale che lo comprende,
ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o
universitario nelle predette discipline per almeno 7 anni.
  - servizio ospedaliero o universitario nelle discipline
sopra indicate per almeno quattro anni, ovvero servizio
in case di cura private nelle discipline stesse per
almeno sei anni.
  I medici dirigenti delle unità  di degenza specialistiche
debbono possedere la relativa specializzazione o la libera
docenza nella materia.
  I requisiti di servizio possono essere superati dal
possesso di idoneità  a primario in una delle discipline
del raggruppamento.
  Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i
sanitari che alla data dell' entrata in vigore della presente
legge svolgono le funzioni di medico responsabile
presso case di cura private.
 c) Medico aiuto.
  Ogni raggruppamento di unità  funzionali deve avere
un medico aiuto ogni cinquanta posti letto ovvero uno
ogni sessanta per le case di cura ad indirizzo specifico,
con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o
definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale
coordinata e continuativa, il quale deve essere
in possesso dei seguenti requisiti:
  - anzianità  di laurea di almeno 5 anni;
  - libera docenza o specializzazione nelle discipline
dell' unità  funzionale che nel raggruppamento ha il maggior
numero di posti letto e, in caso di parità , nella disciplina
che costituisce l' indirizzo prevalente del raggruppamento
o nella disciplina generale che lo comprende;
  ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario
nelle predette discipline per almeno cinque anni;
  - servizio ospedaliero o universitario nelle discipline
sopra indicate per almeno due anni, ovvero servizio
prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata
per almeno tre anni.
  Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i
sanitari che alla data dell' entrata in vigore della presente
legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso
le case di cura private.
 d) Medico assistente.
  Per ogni unità  funzionale deve inoltre essere previsto
almeno un medico assistente con rapporto di lavoro
dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto
di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
  Il medico con funzioni di assistente deve avere i
requisiti previsti dalla normativa per l' assunzione presso
il Servizio sanitario nazionale.
  Nel caso di esercizio di più  specialità  mediche o chirurgiche
qualora il medico responsabile o l' aiuto medico
non siano in possesso oltre che dei rispettivi
requisiti anche di quelli relativi alle singole specialità 
cui sovraintendono, è  obbligatorio che il medico
assistente sia in possesso della libera docenza o specializzazione
nella specialità  esercitata nella << unità 
funzionale >> cui è  preposto.
 e) Personale medico del servizio di analisi.
  Nelle case di cura medico - chirurgiche generali, e
nelle altre case di cura la cui ricettività  non sia inferiore
a 90 posti letto, deve essere previsto un responsabile
del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente
a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto
di collaborazione professionale coordinata e
continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio
1984, e successive modifiche.
 f) Personale medico del servizio di radiodiagnostica.
  Nelle case di cura medico - chirurgiche generali, e
nelle altre case di cura la cui ricettività  non sia inferiore
a 90 posti, deve essere previsto un responsabile
del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro
dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto
di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
  Il responsabile del servizio di radiodiagnostica risponde
dell' adozione delle misure di sicurezza contemplate
dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione
in archivio dei radiogrammi se non allegati
alle rispettive cartelle cliniche.
  Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle
vie biliari ed urinarie, per le quali è  richiesto l' impiego
di sostanze in contrasto iodate possono effettuarsi soltanto
in casa di cura fornita di ambiente idoneo e di
presidi per la rianimazione.  Le indagini a carattere invasivo
nel sistema cardio - vascolare possono effettarsi
solo alla presenza di un anestesista rianimatore.
 g) Personale medico del servizio di anestesia e
rianimazione.
  Il servizio di anestesia e rianimazione è  obbligatorio
in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati
di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale
e a specialità  chirurgiche.
  Deve essere previsto un responsabile del servizio
con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o
definito o con rapporto di collaborazione professionale
coordinata e continuativa, e almeno un assistente
dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti
letto di chirurgia e specialità  chirurgiche o frazione,
con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno
o definito.
  Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità 
di un anestesista rianimatore.
 h) Regolamento dell' attività  medica.
  Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni,
i compiti e le responsabilità  di ciascun medico, nonchè 
l' orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno
stabiliti i turni di servizio in conformità  a quanto
previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali
di lavoro;  il personale medico comunque impiegato
nei raggruppamenti di unità  fuzionali della
casa di cura non può  avere un impegno orario settimanale
inferiore a quello previsto per il tempo definito,
ferme restando peraltro le disposizioni di cui
alla legge sul part - time.  La guardia medica deve essere
permanente ed interna alla casa di cura e deve di regola
essere svolta da assistenti e da aiuti dei reparti.
  Allorquando venga svolta da medici ad hoc, con rapporto
di collaborazione professionale coordinata e continuativa,
questi ultimi debbono possedere i requisiti
previsti per gli assistenti.
  Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia,
laddove manchino reparti di neonatologia e pediatrica,
deve essere assicurata la pronta reperibilità 
di un pediatra che visiti il neonato entro le prime
dodici ore dalla nascita ed assicuri la compilazione
della scheda pediatrica.
 i) Cartelle cliniche
  In ogni casa di cura privata è  prescritta, per ogni
ricoverato, la compilazione della cartella clinica da
cui risultino le generalità  complete, la diagnosi di
entrata, l' anamnesi familiare e personale, l' esame obiettivo,
gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi,
la terapia, gli esiti e i postumi.
  Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e
sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento,
dovranno portare un numero progressivo ed essere
conservate a cura della direzione sanitaria.  Fatta salva
la legislazione vigente in materia di segreto professionale,
le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria
devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente
incaricati della vigilanza.
  In caso di cessazione dell' attività  della casa di cura,
le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso
il servizio medico legale della unità  sanitaria locale
territorialmente competente.
 l) Un infermiere caposala per ogni raggruppamento
di unità  di degenza nei giorni feriali.
 m) Nelle case di cura dotate di unità  funzionale
di ostetricia e ginecologia deve prevedersi la presenza
in ciascun turno di una ostetrica in luogo di quella
fi un infermiere e quella di una vigilatrice d' infanzia
o puericultrice in ciascun turno ogni otto culle neonatali.
 n) Il personale infermieristico addetto alle unità 
funzionali di degenza deve essere assicurare un tempo di
assistenza pro die e per degente di 76 primi;  il personale
addetto alla terapia intensiva deve assicurare un tempo
di assistenza tra i 500 primi e i 600 primi in relazione al
tipo di cura intensiva;  il personale addetto alla terapia
sub - intensiva deve assicurare un tempo di assistenza
comprso tra i 200 primi e 240 primi.
 o) Un ausiliario socio - sanitario per ogni 20 posti
letto per ciascuno dei due turni.
 o) In mancanza di infermieri professionali la casa
di cura potrà  avvalersi nel proprio organico di infermieri
generici purchè  sia garantita la presenza di almeno
un infermiere professionale in ogni turno e per
ogni 30 posti letto;  lo stesso rapporto può  essere previsto
in riferimento agli infermieri generici in organico
alla data di entrata in vigore della presente legge.
 q) Nelle ore notturne deve essere garantita la
presenza di personale infermieristico nella proporzione
di almeno un terzo del personale previsto alla lettera
n per un turno diurno, e di personale ausiliario nella
misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che
in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto
a quelle infermieristiche.
 r) L' organico del personale tecnico per i servizi
di laboratorio, di radiologia o di altri settori, sarà  determinato
in relazione alle dotazioni di apparecchiature
previste nei singoli casi ed alla previsione delle
prestazioni da effettuare sia in rapporto alla qualità 
che alla quantità .
 s) L' organico degli operatori psico - socio - educativi
e dei tecnici della riabilitazione sarà  determinato
in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative
di ciascuna casa di cura, con apposito decreto assessorale
 t) Ai fini del computo afferente, e del rispetto
della dotazione organica, il personale con rapporto di
dipendenza a tempo parziale sarà  considerato sulla
base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro
previsti per il tempo pieno e l' orario di lavoro effettivamente
previsto in part - time.
 
 u) In relazione alla peculiarità  delle funzioni è 
consentito prevedere negli organici personale infermieristico
e tecnico a prestazione professionale nella misura
massima del 20 per cento della relativa dotazione
organica.
 v) Il personale addetto ai servizi generali deve
essere distinto da quello addetto alle degenze.
 z) Eventuali deroghe alle aliquote di personale
sopra previste per l' organico dei reparti di degenza
potranno essere autorizzate in stretto riferimento a
particolari tipologie di case di cura o reparti di esse,
quali ad esempio quelle ad indirizzo fisioterapico e
riabilitativo, o destinate alle lunghe degenze.
 La casa di cura ha l' obbligo di comunicare preventivamente
agli assistiti l' importo delle tariffe delle prestazioni
sanitarie ed alberghiere praticate.
  Ai sensi dell' articolo 39 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1986 le disposizioni
riguardanti i requisiti strutturali previsti nel
presente schema allegato non si applicano alle case di
cura già  autorizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge, ove non vengano compromesse la funzionalità 
e l' efficienza della struttura e dei servizi in
relazione alla loro specifica finalità .
  Le case di cura già  autorizzate che non abbiano i
requisit previsti dalla presente legge possono chiedere
la deroga entro e non oltre 90 giorni dalla data
di pubblicazione della legge stessa.
  L' accertamento della compatibilità  sulla funzionalità 
della struttura che richiede la deroga è  demandato allo
Assessorato regionale della sanità .

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